Onorevoli Colleghi! - In Italia non è stato ancora istituito un Garante per l'infanzia e l'adolescenza. In molti altri Paesi europei questa figura esiste già, perché molti atti internazionali, e in particolare europei, ne sollecitano l'istituzione.
      La presente proposta di legge contiene una compiuta disciplina legislativa sul Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Tale disciplina troverà successiva attuazione in atti regolamentari del Governo e dello stesso Garante, segnatamente in ordine all'organizzazione degli uffici e alla provvista di personale.
      L'articolo 1 prevede l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza come autorità amministrativa indipendente a carattere nazionale. In quanto tale, il Garante non è soggetto ad alcun potere di direttiva e di controllo da parte del Governo.
      L'ambito funzionale del Garante è strettamente connesso all'attuazione dei princìpi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.
      Sono fatte salve, naturalmente, le competenze dell'autorità di Governo nonché delle regioni e degli enti locali nelle politiche sociali di sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, in virtù del principio della netta distinzione tra tutela dei diritti di competenza del Garante, oltre che ovviamente dell'autorità giudiziaria, e responsabilità in ordine alle politiche sociali connesse alla tutela dei diritti dell'infanzia, che restano di competenza delle autorità politiche.
      Al Governo è altresì conservata la competenza in ordine alla predisposizione del rapporto previsto dalla Convenzione di

 

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New York. Sul rapporto, tuttavia, il Garante si esprime con proprio parere.
      L'articolo 2 prevede i requisiti soggettivi del Garante e le modalità della sua nomina. Il Garante è autorità monocratica, la cui nomina, secondo lo schema in uso per altre autorità indipendenti, è affidata all'intesa tra i due Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
      I requisiti soggettivi sono quelli di assoluta indipendenza e di comprovata competenza, richiesti normalmente ai titolari delle autorità amministrative indipendenti. Così come al Garante è estesa la disciplina delle incompatibilità propria di tali autorità. Il mandato del Garante dura sette anni e non può essere riconfermato. Prescrizione, questa, che rafforza, com'è noto, le garanzie di indipendenza dell'organo.
      L'articolo 3 concerne l'organizzazione degli uffici del Garante. Di essi possono far parte i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo, il cui contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante. Ma al Garante è altresì attribuito un proprio contingente di personale con apposito ruolo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una pianta organica che non può eccedere le cinquanta unità. È altresì prevista la possibilità di assunzione di personale con contratto a tempo determinato in numero limitato a dieci unità.
      L'organizzazione degli uffici, nonché la disciplina del personale e quella della contabilità e del bilancio sono oggetto di regolamenti del Garante nell'ambito della propria autonomia normativa (sul punto, si veda anche l'articolo 13).
      L'articolo 4 disciplina i rapporti del Garante con gli organismi regionali, nonché con quelli europei e internazionali operanti nelle medesime materie.
      Alcune regioni italiane hanno costituito organismi, variamente strutturati, preposti alla tutela dell'infanzia che, in alcuni casi, esercitano compiti e funzioni omogenei rispetto a quelli del Garante. Il Garante nazionale deve operare in stretta collaborazione con questi organismi regionali. A tale fine è istituita una Conferenza nazionale che si riunisce periodicamente come organo generale di consultazione e di indirizzo.
      La norma disciplina altresì i rapporti internazionali del Garante. Com'è noto, la tutela dei diritti dell'infanzia è questione di rilievo internazionale, come confermato dalle numerose convenzioni internazionali in materia. Il Garante italiano opera nell'ambito di un tessuto di rapporti internazionali, in sede europea e in ambito extraeuropeo, nonché con le organizzazioni non governative. Rapporti di stretta collaborazione devono essere instaurati con l'UNICEF, in quanto organizzazione dell'ONU preposta alla tutela dei diritti dell'infanzia.
      L'articolo 5 disciplina i rapporti tra il Garante e gli organi operanti in base alla legislazione vigente nel settore delle adozioni internazionali e della tutela dei minori stranieri.
      L'articolo 6 prevede che il Garante possa avvalersi del Centro nazionale di documentazione previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 103 del 2007, nonché di tutti gli organismi pubblici di ricerca e di documentazione del settore statistico, economico e sociale, al fine della migliore conoscenza del proprio settore di competenza.
      L'articolo 7 prevede l'articolazione territoriale degli uffici del Garante, su base provinciale. Concretamente, tale articolazione organizzativa sarà disciplinata con regolamenti del Garante (si veda l'articolo 13). Gli uffici provinciali potranno avvalersi, come supporti logistici, degli uffici periferici dello Stato, e segnatamente delle prefetture-uffici territoriali del Governo, sulla base di intese con le amministrazioni di competenza.
      All'articolo 8 sono previsti i poteri di indagine del Garante. L'ufficio provinciale del Garante, anche sulla base di segnalazioni delle prefetture-uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza relativa a situazioni di maltrattamento e di disagio
 

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dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo o comunque lesive dei diritti dei minori. Il Garante può altresì richiedere informazioni rilevanti, ai fini della tutela dei minori, a organismi, enti e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328. Il Garante ha altresì il potere di ordinare, attraverso le prefetture-uffici territoriali del Governo o anche attraverso i propri funzionari, specifiche indagini o ispezioni con riferimento a situazioni lesive dei diritti dei minori. In tale attività il Garante può avvalersi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale o locale. Nell'esercizio di dette funzioni, i funzionari del Garante si qualificano come pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.
      L'articolo 9 prevede il potere di intervento in giudizio del Garante, anche attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7.
      Il Garante può promuovere azioni giudiziarie, sia in sede civile, sia in sede penale, sia in sede amministrativa, a tutela dei minori. Il Garante può altresì chiedere al giudice, nel caso in cui i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore, ovvero esista un grave conflitto tra il minore e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che possa agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Su tale richiesta il giudice decide entro un mese.
      Il Garante sollecita il pubblico ministero, qualora la persona offesa sia un minore d'età, ai sensi dell'articolo 121 del codice penale, a richiedere la nomina del curatore speciale per la querela.
      Il parere del Garante è necessario sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongano l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia. Questi provvedimenti, infatti, presentano aspetti di particolare delicatezza poiché vanno a incidere nella sfera affettiva più intima dei minori. Appare perciò opportuno filtrare l'iniziativa dell'autorità giudiziaria con una valutazione affidata al Garante e orientata su elementi di carattere personale e familiare.
      È previsto altresì che i minori possano rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici provinciali, per segnalare situazioni di disagio e chiederne l'intervento. Il contatto diretto tra i minori e il Garante, sulla base delle esperienze straniere, mira a garantire una migliore e più incisiva tutela dei minori stessi, le cui segnalazioni rimangono strettamente riservate.
      L'articolo 10 prevede che il Garante rilasci una autorizzazione preventiva per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento, nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 365 del 1994. Tale disposizione ha il fine di garantire il minore da ogni possibile sfruttamento della sua immagine nel settore dello spettacolo.
      L'articolo 11 attribuisce al Garante funzioni consultive con riferimento ai progetti di legge e agli schemi di atti normativi del Governo concernenti il settore di competenza, nonché funzioni di sollecitazione e di impulso per l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.
      L'articolo 12 prevede un elenco di funzioni residuali che il Garante può svolgere, quali la vigilanza sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sull'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori; il coordinamento dei soggetti operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori; la promozione e il coordinamento della funzione di mediazione familiare; l'istituzione e la gestione di una linea telefonica gratuita per i minori; il ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU; la collaborazione all'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia; l'intervento nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 1990.
      Il Garante è l'organo nazionale al quale affidare, ai sensi dell'articolo 12 della
 

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Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, le funzioni stabilite dalla medesima Convenzione previste a tutela dei diritti del minore.
      Presso il Garante è istituito un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di abuso sessuale e di sfruttamento sessuale di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 269, nonché di quelli allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati. Tale elenco è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità giudiziaria e l'accesso ad esso è disciplinato con apposito regolamento, previsto dall'articolo 13, adottato dal Garante, sentito il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali.
      L'articolo 13 attribuisce al Garante potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nonché per la disciplina della propria organizzazione interna ed esterna, dei procedimenti di autorizzazione di propria competenza, dell'accesso all'elenco di cui all'articolo 12, della promozione della funzione di mediazione familiare e delle modalità di intervento in giudizio.
      L'articolo 14 stabilisce che il Garante può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza alle proprie richieste di informazioni o di controllo e di inosservanza dei propri provvedimenti, o nel caso in cui i documenti e le informazioni acquisiti non siano veritieri. Sono previste una misura minima e una misura massima della sanzione.
      L'articolo 15 prevede la copertura finanziaria della legge.
 

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